Separazione: spese straordinarie come si considerano a chi spettano

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Separazione: spese straordinarie come si considerano a chi spettano per il mantenimento dei figli e e loro esigenze.

Si ripresenta ancora il tema della separazione, stavolta rapportata però in termini di mantenimento e spese straordinarie nei confronti dei propri figli. I genitori che hanno deciso di porre fine al loro matrimonio hanno preso in carico le responsabilità non solo genitoriali in senso stretto, ma anche in termini economici nei confronti della prole. Per prima cosa dobbiamo capire che si intende per spese straordinarie. Le spese per un genitore implicano le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori
le risorse economiche di quest’ultimi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Separazione: spese straordinarie come si considerano a chi spettano

Per il mantenimento ordinario dei figli  esiste l’obbligo di un contributo in misura fissa, quantificato in modo forfettario e sarà dovuto dal genitore presso cui i figli non abitano abitualmente. Oltre all’obbligo di mantenimento ordinario è prevista anche la partecipazione alle spese straordinarie, ovvero gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento me generalmente non sono comprese nell’assegno di mantenimento.

Separazione: spese straordinarie come si considerano a chi spettano

Dall’analisi di queste decisioni, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 14.07.2017, ha approvato Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, con l’obiettivo di evitare, il più possibile, discrezionalità nell’individuazione delle spese extra assegno. Questo esorta le parti a trovare loro una regolamentazione il più possibile precisa sulle spese ordinarie e straordinarie. In ogni caso, è bene per ciascuna coppia genitoriale richiamare nelle condizioni di separazione o divorzio, previste per il mantenimento della prole, il Protocollo, se adottato, del Tribunale competente.

quarantena scuola

Stando alle Linee Guida territoriali distinguiamo le spese straordinarie che necessitino del preventivo accordo e quelle invece che non lo richiedono. Spese scolastiche che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori come l’acquisto del materiale scolastico di inizio anno compreso anche l’occorrente previsto per l’eventuale attività motoria; assicurazione obbligatoria richiesta dall’Istituto; fondo cassa richiesto dalla classe; libri di testo adottati dall’Istituto e/o richiesti dalle insegnanti; tasse d’iscrizione o rette di frequenza relative ad istituti pubblici; spese di trasporto; gite programmate dall’Istituto della durata dell’intera giornata.

Quindi, a contrario, se, durante l’anno scolastico fosse necessario acquistare un quaderno o una colla o altro, la spesa rimarrà a carico del genitore che la sostiene. Le spese come pre-scuola o post-scuola, oratorio estivo, campi estivi “comunali” e/o comunque organizzati da enti pubblici non richiedono preventivo accordo, al contrario di campi estivi privati e sportivi e baby sitter. Richiedono, accordo invece, le spese scolastiche che si contraddistinguono per la “straordinarietà” come le tasse d’iscrizione e rette di frequenza di Istituti privati; ripetizioni e lezioni private; gite scolastiche che prevedono il pernottamento; master e spese per studenti fuori sede.

spese mediche

Per le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ci sono le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; tickets sanitari; occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista; farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Al contrario: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario  Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; farmaci omeopatici.

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Spese ludico-ricreative con preventivo accordo sono i corsi di lingue; corsi di musica e strumenti musicali; attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese corsi ludici e creativi; viaggi studio in Italia e all’estero e/o stage sportivi e vacanze; spese per conseguimento delle patente di guida e acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

La Legge non stabilisce la misura in cui i genitori debbano ripartire tra loro l’onere per le spese straordinarie per i figli, ma la presunzione è quella per cui la ripartizione delle spese straordinarie sia quantificata nel 50% a carico di ciascun genitore. E’ però possibile che l’accordo delle parti o una disposizione del Giudice, al fine di una parificazione tra le situazioni economico-reddittuali di ciascun genitore.

 

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