Bonus del 110% o superbonus: si può chiedere anche con abusi edilizi

Valentina

Casa

Ecco un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul bonus del 110% per edifici con abusi edilizi. 

Negli ultimi anni sono stati diversi i bonus che il Governo ha messo in atto. Tra di questi c’è quello del 110% per la ristrutturazione degli edifici. Nel corso di un’assemblea parlamentare sono stati chiariti alcuni punti su chi può fare richiesta del super bonus.

Bonus del 110% o superbonus: ecco la novità

Bonus edilizia

Per poter beneficiare del bonus non di deve fare comunicazione attraverso la CILA come previsto dal comma 13 ter, articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) come modificato dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 . Si tratta di una comunicazione di inizio lavori asseverata e la presentazione della stessa non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dal Testo Unico dell’edilizia. Per beneficiare del Superbonus 110%, è stato messo a punto il modello CILAS, cioè una CILA Superbonus.

Per questo motivo, chi vuole beneficiare del bonus non deve indicare eventuali abusi edilizi, basta che l’edificio sia stato legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo. In definitiva potranno beneficiare della speciale detrazione fiscale al 110% anche i proprietari di immobili abusivi, ma comunque si dovrà valutare la legittimità dell’immobile.


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Cosa è previsto dal superbonus

L’accesso al Superbonus è previsto per un numero massimo di due unità immobiliari, fatta eccezione per le spese relative a lavori di riqualificazione energetica in condominio e per i lavori antisismici. Possono essere annoverate tra le spese anche l’acquisto di pannelli solari e sonde geometriche. Anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi possono entrare tra le spese previste per avere diritto al rimborso.


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Per ottenere il rimborso si deve effettuare un bonifico bancario o postale parlante nel quale risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.

Inoltre la data del bonifico deve essere quella successiva a quella dell’emissione della fattura e se il pagamento di una fattura avvenisse nell’anno successivo a quello della sua emissione, la detrazione sarà possibile in base all’anno del pagamento.

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