Secondo condono edilizio, ecco le condizioni per ottenerlo

Francesca Guglielmino

Casa

Nuovo importante annuncio per gli italiani, il Tar del Lazio sezione Seconda bis con la sentenza numero 2058/2022 ha ufficializzato la possibilità di accedere al secondo condono edilizio.

Una notizia che arriva con un fulmine a ciel sereno durante i primi mesi del 2022 che si presentano già come rivoluzionari per la squadra di Governo, la stessa che durante il 2021 ha già messo le basi per la ripresa dell’economia nazionale insieme ad una lunga serie di provvedimenti e bonus messi a disposizione del cittadino.

Secondo condono edilizio requisiti - NonSapeviChe

La possibilità di fare accesso ad un secondo condono permetterà quindi ai proprietari di un edificio abusivo di ripresentare le loro istanze di condono, le quali in passate erano state respinte dall’amministrazione comunale.

Arriva il secondo condono

Il rinnovo dalle modalità di accesso al secondo condono fonda le proprie basi sull’articolo 39 della legge 724/94 dal titolo “Secondo Condono Edilizio”, la quale fa riferimento a silenzio-assenso per il quale il Tar del Lazio ha voluto precisare che la presentazione di Italia domande può essere riservata soltanto a chi ai requisiti sostanziali per essere accolta. Motivo per cui bisogna fare bene attenzione a rispetto del limite di volumetrica e la dimostrazione del tempo di ultimazione dei lavori.

Secondo condono edilizio requisiti - NonSapeviChe

LEGGI ANCHE: Ucraina, come aiutare le persone vittime della guerra: tutte le informazioni utili e serie

LEGGI ANCHE: Incredibile quello che vediamo prima di morire, la scienza parla: ecco cosa ha scoperto

Cosa cambia adesso?

L’arrivo della sentenza del Tar del Lazio circa appunto il secondo condono accende i riflettori anche sull‘assenza di tamponature che rende inapplicabile la sala storia secondo l’articolo 39 della legge sopracitata del 1994 per la quale il condono delle opere abusive dovevano essere ultimate entro la fine dell’anno precedente

In tal senso diventa utile anche l’art. 43 comma 5 l. n. 47/85, poi, richiamato dal citato art. 39, che stabilisce: “Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell’abuso e di riferimento per la determinazione dell’oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale”.

 

Al fine li scoprire se si è in possesso o no dei requisiti necessari per ottenere il secondo condono edilizio è necessario far riferimento agli esperti del settore, in modo tale da preparare la documentazione necessaria relativa all’immobile di pertinenza e presentare così la propria richiesta che può essere soggetta a modifiche a seconda delle opere abusive che sono state apportate all’opera da mettere in sanatoria.

Impostazioni privacy