Assegno di mantenimento per i figli: cosa fare se il genitore non paga

Valeria B

Famiglia

Assegno di mantenimento per i figli: cosa fare se il genitore non paga. I consigli utili.

In caso di separazione o divorzio dei coniugi, il coniuge non affidatario deve versare all’altro un assegno di mantenimento per il figlio o i figli. L’assegno è mensile e serve per coprire le spese ordinarie per cibo, scuola, cure, vestiti, attività extrascolastiche e tutte le normali spese che i genitori affrontano tutti i giorni per il mantenimento dei figli.

Il genitore che non convive con i figli paga all’altro genitore l’assegno per contribuire alle spese. Diverso è l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge, solitamente la moglie, che viene versato solo in caso di necessità o quando l’ex coniuge non lavora. Quello per i figli, invece, è sempre dovuto in base alle leggi che stabiliscono il dovere dei genitori di mantenere i figli, finché non raggiungono l’indipendenza economica.

L’assegno di mantenimento spetta anche ai figli nati fuori dal matrimonio, in caso di genitori non conviventi, secondo le modalità stabilite dal giudice.

Può capitare che il genitore obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento manchi una o più mensilità o che addirittura smetta di pagarlo.

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Assegno di mantenimento per i figli: il genitore non paga

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Se il genitore obbligato all’assegno di mantenimento per il figlio sia in ritardo con il pagamento, salti una o più mensilità oppure smetta di pagarlo, la legge prevede diversi strumenti di tutela.

Il genitore avente diritto all’assegno per il figlio può fare ricorso al giudice in caso di mancato pagamento da parte dell’altro genitore.

Gli strumenti di tutela

Se si tratta di genitori separati, il giudice può ordinare “il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”. Così dispone l’articolo 156 comma 6 del codice civile. I terzi che corrispondono somme al genitore inadempiente possono essere il datore di lavoro o l’ente che gli paga la pensione. In questo caso, su ordine del giudice, datore di lavoro ed ente pensionistico verseranno parte della somma dello stipendio o dell’assegno pensionistico del genitore inadempiente direttamente al genitore affidatario del figlio e al quale spetta l’assegno di mantenimento non pagato.

In caso di divorzio, invece, “ii tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge”. Così dispone l’articolo 8 comma 1 della Legge n. 898/70 sul divorzio.

In questo caso, viene iscritta un’ipoteca giudiziale e se l’ex coniuge non paga l’assegno, dopo 30 giorni dalla messa in mora, l’avvocato dell’altro potrà rivolgersi direttamente al suo datore di lavoro per chiedere il versamento diretto di parte dello stipendio dell’inadempiente a titolo di assegno di mantenimento per il figlio. Il vantaggio di questo strumento è che non c’è bisogno di rivolgersi al giudice per ottenere il versamento dal datore di lavoro del genitore che non paga l’assegno.

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