Le prescrizioni mediche, da sempre, sono necessarie per il ritiro di farmaci non ritenuti da banco e che rientrano all’interno di un piano terapeutico, soprattutto nei casi patologia. In pochi casi, però, è ammesso il ritiro senza, appunto, ricetta: ma fin quando sarà possibile effettuare tutto ciò?
Nel corso degli anni sono numerose le cambiate anche in campo medico e l’arrivo della pandemia da Covid-19, per certi versi, ha contribuito significativamente. Un esempio pratico per capire quanto detto è rappresentato dalla consegna di vari farmaci durante le prime settimane di lockdown, quando era impossibile anche potersi recare dal proprio medico curante.
In queste ultime ore, non a caso, è stata diramata una nuova circolare che riguarda, appunto, la consegna dei farmaci nel caso di assenza della dovuta ricetta medica.
Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi due anni è stato possibile provvedere al ritiro di alcuni farmaci anche in caso di assenza di ricetta medica del proprio medico curante, e quando non si è potuto far richiesta di prescrizione ai medici di riferimento presso le guardie mediche.
Nel caso di patologie gravi, ad esempio, è sufficiente fornire il piano terapeutico firmato appunto dal medico e/o dallo specialista che si occupa della patologia e provvedere così al ritiro del farmaco, per poi consegnare la dovuta ricetta medica. Altri casi, inoltre, sono disciplinati in caso di cure specifiche e quant’altro, ma per ulteriori informazioni del caso è sempre far riferimento al proprio medico curante e anche al farmacista di riferimento.
Ad ogni modo, moltissime altre cose stanno per cambiare in tal senso, e dal 31 dicembre 2022 non sarà possibile prendere in farmacia vari medicinali senza ricetta medica.
Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, e secondo quanto diffuso anche dal sito IlSalvagente.it, nel corso degli ultimi giorni è stata diffusa una nuova ordinanza rilasciata in merito al ritiro dei farmaci anche senza essere in possesso di una ricetta medica.
Nell’ordinanza a cui facciamo riferimento, dunque, è possibile leggere le seguenti informazioni:
“Fino al 31 dicembre 2022, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite: a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO); b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.
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